IL CAPO
              del Dipartimento delle politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
  Visto   l'art.  4,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, e successive modificazioni, in
base  al  quale  con  decreto  del Ministro delle finanze, emanato di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica e del lavoro e della previdenza sociale, la
dichiarazione  dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 dello stesso
articolo  puo'  essere  estesa  anche ai contributi dovuti agli altri
enti e casse;
  Visto  l'art.  4,  comma  6-ter,  del citato decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
in  base  al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,  n.  600,  che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti alle ritenute
alla  fonte  secondo  le disposizioni dello stesso titolo, rilasciano
un'apposita  certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli  altri enti e casse previdenziali con le modalita' di attuazione
stabilite  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
  Visto  il  decreto interministeriale del 25 agosto 1999 concernente
l'estensione  della  certificazione unica (CUD) e della dichiarazione
unica  dei  sostituti  d'imposta  anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI);
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4 e 16 che
recano  disposizioni  relative all'individuazione della competenza ad
adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art.  70, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  in  base  al  quale  le  disposizioni previgenti che
conferiscono  agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e
di  atti  o  provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2,
del  medesimo  decreto  legislativo n. 165 del 2001, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
  Tenuto  conto  che  la  predetta  dichiarazione  unica  ai fini dei
contributi  dovuti  agli  altri  enti  e  casse sostituisce quelle da
presentare ai medesimi enti e casse;
  Tenuto  conto,  altresi',  che  la  predetta  certificazione  unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi;
  Considerato   che   si   ritiene  opportuno  dare  attuazione  alle
disposizioni  contenute  nel  citato  art.  4,  commi  3 e 6-ter, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni;
  Tenuto  conto  del  parere  espresso dall'Agenzia delle entrate con
nota prot. n. 1/1/163956/03 del 22 ottobre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Attestazione dei contributi previdenziali e assistenziali
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta 2003, la certificazione unica
dei  redditi  di  lavoro dipendente e assimilati (CUD) deve attestare
anche  i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto
Postelegrafonici (IPOST).
  2.  I  dati  da  indicare  nella  predetta  certificazione  saranno
individuati  con  il  provvedimento  di  approvazione dello schema di
certificazione (CUD).
Art. 2.
             Dichiarazione unica dei sostituti d'imposta
  1.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta 2003, la dichiarazione dei
sostituti   d'imposta   e'   unica   anche  ai  fini  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  dovuti all'Istituto Postelegrafonici
(IPOST).
  2.  I  dati da indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta
saranno  individuati con il provvedimento di approvazione del modello
770 Semplificato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 dicembre 2003
 
          Il capo del Dipartimento delle politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                              Manzitti
 
                 Il Ragioniere generale dello Stato
                               Grilli
 
        Il direttore generale per le politiche previdenziali
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
                               Ferraro

 

 

 

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